IL DIRETTORE
  Visto  l'art.  33  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
promulgata il 27 dicembre 1947;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163,   recante  il   riordinamento  degli   osservatori  astronomici,
astrofisici e vesuviano;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 17;
  Visto  il regolamento  di amministrazione,  finanza e  contabilita'
dell'Osservatorio  astronomico di  Bologna, emanato  con decreto  del
direttore  dell'osservatorio del  25  agosto 1997,  e pubblicato  nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta   Ufficiale  n.  224  del  25
settembre 1997;
  Vista  la   delibera  del  consiglio   direttivo  dell'Osservatorio
astronomico di  Bologna in  data 25  febbraio 1998,  con la  quale e'
stata  apportata   una  modifica  all'art.  51   del  regolamento  di
amministrazione, finanza e contabilita' dell'Osservatorio;
  Vista  la   nota  n.   669  del  12   maggio  1998   del  Ministero
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica,
Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, Ufficio I,
con la quale e' stato comunicato l'avvenuto controllo di legittimita'
e  di  merito  su  detta  modifica all'art.  51  del  regolamento  di
amministrazione,  finanza  e  contabilita',  senza  che  siano  state
formulate osservazioni particolari;
  Riscontrato  pertanto  che,  in seguito  all'avvenuta  approvazione
della  modifica   in  oggetto,  sussistono  le   condizioni  previste
dall'art. 8 della richiamata legge  n. 168/1989 per la sua emanazione
e pubblicazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 51  del regolamento per  l'amministrazione, la finanza  e la
contabilita'   dell'Osservatorio   astronomico   di   Bologna   viene
riformulato come segue:
  "Art. 51 (Spese per il personale  e per gli organi dell'ente). - 1.
Il  pagamento di  stipendi, assegni,  indennita' e  compensi di  ogni
natura previsti da norme contrattuali e' disposto dal direttore.
  2.  Il  pagamento di  indennita'  accessorie,  compensi per  lavoro
straordinario,  indennita'  di  incentivazione, compensi  connessi  a
prestazioni per conto terzi, e'  disposto dal direttore, nel rispetto
delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito
di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo.
  3.  Su delibera  del consiglio  direttivo possono  essere istituiti
servizi di mensa,  servizi sociali e fondi  assistenziali, diretti al
personale.
  Il consiglio direttivo emana i  relativi regolamenti di fruizione e
delibera l'ammontare della spesa annua.
  4.  Il  consiglio direttivo  determina  le  indennita' di  funzione
relaive agli  organi dell'Osservatorio  e l'ammontare dei  gettoni di
presenza relativi alle sedute degli organi stessi".